Art. 3.

      1. All'articolo 38 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro quindici giorni»;

          b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Il termine per la presentazione della richiesta di ricusazione è sospeso sino a quando il richiedente non ha avuto la possibilità di prendere visione della documentazione a sostegno».

 

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