1. All'articolo 38 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro quindici giorni»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il termine per la presentazione della richiesta di ricusazione è sospeso sino a quando il richiedente non ha avuto la possibilità di prendere visione della documentazione a sostegno».